diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 544 del 29/10/1983 Ud. (dep. 19/01/1984) Rv. 162199 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA - FALSITÀ MATERIALE - TRASPORTO DI PRODOTTI PETROLIFERI SENZA CERTIFICATO O CON CERTIFICATO SCADUTO, FALSO O ALTERATO - SPECIALITÀ DI QUEST'ULTIMA PREVISIONE NORMATIVA RISPETTO A QUELLE DELLA FALSITÀ MATERIALE E IDEOLOGICA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-10-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162199-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA - FALSITÀ MATERIALE - TRASPORTO DI PRODOTTI PETROLIFERI SENZA CERTIFICATO O CON CERTIFICATO SCADUTO, FALSO O ALTERATO - SPECIALITÀ DI QUEST'ULTIMA PREVISIONE NORMATIVA RISPETTO A QUELLE DELLA FALSITÀ MATERIALE E IDEOLOGICA - ESCLUSIONE.*

Non si verifica l'assorbimento della falsità documentale ex artt. 476 e 479 cod. pen. nella figura criminosa di trasporto illecito di oli minerali, prevista dall'art. 15 della legge n. 474 del 1957, non potendosi quest'ultima, anche nella modalità alternativa della scorta del prodotto petrolifero con documento falso o alterato, identificarsi con la formazione o alterazione della falsa attestazione dei fatti di cui ai citati artt. 476 e 479; Ond'è che, stante la diversità delle azioni, non è invocabile il principio di specialità, il quale presuppone la direzione delle norme apparentemente confliggenti verso il medesimo fatto, com'è provato dal rilievo che, se mancasse la norma speciale, dovrebbe sempre potersi applicare la disposizione generale.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479, Legge 02/07/1957 num. 474 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)