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Sez. L, Sentenza n. 5232 del 13/06/1987 (Rv. 453826 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - IN GENERE - PREVISIONE CONTENUTA IN UN CONTRATTO COLLETTIVO SUCCESSIVO DI UNA QUALIFICA PIÙ ELEVATA PER LE MEDESIME MANSIONI - AFFIDAMENTO DI MANSIONI INFERIORI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CONTRATTO AL FINE DI ELUDERE POI L'INQUADRAMENTO SECONDO QUEST'ULTIMO - ILLEGITTIMITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AL CCNL 22 LUGLIO 1982 PER I DIPENDENTI DELLA S.I.P..*
Stato
decisa il 1987-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453826-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - IN GENERE - PREVISIONE CONTENUTA IN UN CONTRATTO COLLETTIVO SUCCESSIVO DI UNA QUALIFICA PIÙ ELEVATA PER LE MEDESIME MANSIONI - AFFIDAMENTO DI MANSIONI INFERIORI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CONTRATTO AL FINE DI ELUDERE POI L'INQUADRAMENTO SECONDO QUEST'ULTIMO - ILLEGITTIMITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AL CCNL 22 LUGLIO 1982 PER I DIPENDENTI DELLA S.I.P..*

In tema di qualifica spettante al lavoratore subordinato, ove le mansioni previste per una determinata qualifica dal contratto collettivo siano contemplate dal successivo contratto collettivo come corrispondenti ad una qualifica più elevata, è illegittimo l'affidamento - da parte del datore di lavoro al lavoratore - di mansioni inferiori, prima dell'entrata in vigore di tale ultimo contratto, al fine di eludere l'inquadramento nella categoria superiore, atteso che il contratto di lavoro deve essere eseguito dalle parti contraenti nel rispetto del principio della buona fede. (nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva riconosciuto ad un capogruppo di vi livello la qualifica di capo area di VII livello dopo l'entrata in vigore del CCNL 22 luglio 1982 per i dipendenti della S.i.P.). (V 1603/85, mass n 439593).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 22/07/1982

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)