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Sez. L, Sentenza n. 1603 del 22/02/1985 (Rv. 439593 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - PROMOZIONE ALLA QUALIFICA SUPERIORE - AFFIDAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RELATIVI REQUISITI, DA PARTE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA O DEI REGOLAMENTI DEL PERSONALE, ALLA DISCREZIONALITÀ DEL DATORE DI LAVORO - CONSEGUENZE - TRADUZIONE DELLA SCELTA IN ATTI MOTIVATI - NECESSITÀ - FUNZIONE - VIOLAZIONE DI NORME CONTRATTUALI O DI PRINCIPI GENERALI - TUTELA DEL DIPENDENTE RIMASTO ESCLUSO DALLA PROMOZIONE - MEZZI - PRESENZA IN GIUDIZIO DEGLI ALTRI DIPENDENTI - NECESSITÀ - PRESUPPOSTO.*
Stato
decisa il 1985-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439593-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - PROMOZIONE ALLA QUALIFICA SUPERIORE - AFFIDAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RELATIVI REQUISITI, DA PARTE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA O DEI REGOLAMENTI DEL PERSONALE, ALLA DISCREZIONALITÀ DEL DATORE DI LAVORO - CONSEGUENZE - TRADUZIONE DELLA SCELTA IN ATTI MOTIVATI - NECESSITÀ - FUNZIONE - VIOLAZIONE DI NORME CONTRATTUALI O DI PRINCIPI GENERALI - TUTELA DEL DIPENDENTE RIMASTO ESCLUSO DALLA PROMOZIONE - MEZZI - PRESENZA IN GIUDIZIO DEGLI ALTRI DIPENDENTI - NECESSITÀ - PRESUPPOSTO.*

Con riguardo alla scelta dei dipendenti da promuovere alla qualifica superiore, la circostanza che le norme della contrattazione collettiva o regolamentare (nella specie, per il personale delle casse di risparmio), dopo aver imposto la considerazione di determinati requisiti, affidino alla discrezionalità del datore di lavoro la concreta valutazione di alcuni di essi, non esclude che tale potere discrezionale si inserisce nell'ambito del rapporto contrattuale, quale oggetto di una prestazione dovuta, e resta regolato dai generali principi di correttezza e di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., implicanti, in particolare, l'imparzialità della stima comparativa degli aspiranti alla promozione. Conseguentemente la suddetta scelta deve tradursi in Atti motivati del datore di lavoro, al fine di consentire il controllo dell'osservanza sia delle specifiche norme contrattuali, sia dei suddetti principi generali, e che, a fronte della violazione delle une o degli altri, il dipendente, rimasto escluso dalla promozione, può tutelare giudizialmente i propri diritti mediante Azione rivolta a sentire invalidare quegli Atti, ovvero mediante denuncia dell'illecito contrattuale del datore di lavoro, al fine di conseguire il risarcimento del danno subito. Solo nel primo di detti casi assume Rilevanza la presenza in giudizio degli altri dipendenti interessati o controinteressati, potendo subire la loro posizione mutamenti a seguito dell'iniziativa dell'istante, mentre, nel secondo caso, la controversia rimane circoscritta nell'ambito delle posizioni soggettive inerenti al singolo rapporto. (V 3674/83, mass nn 428571 e 428572; (V 2092/81, mass n 412814; (V 5800/80, mass n 409628; (V 5204/79, mass n 401812).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)