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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23457 del 10/11/2011 (Rv. 620162 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Illecito di cui all'art. 218, comma 6, cod. strada - Applicabilità - Criteri - Circolazione in un momento successivo al ritiro della patente da parte degli agenti accertatori - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620162-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE

In tema di violazioni del codice della strada, la sanzione amministrativa prevista dall'art. 218, comma 6, cod. strada si applica non solo nei casi in cui la circolazione abusiva si verifichi successivamente all'adozione formale del provvedimento del Prefetto di sospensione della patente, ma anche quando la circolazione medesima si realizzi nel periodo di ritiro della patente da parte degli agenti accertatori, preordinato alla irrogazione della sua sospensione e di cui, perciò, anticipa l'efficacia. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto configurabile l'illecito amministrativo di cui comma 6 dell'art. 218 cod. strada nei confronti di un soggetto che, in seguito alla contestazione in quella stessa giornata dell'infrazione di cui all'art. 186 C.d.S., circolava senza patente in quanto ritirata dagli agenti, in occasione della precedente contestazione).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 CORTE COST., Cod. Strada art. 216, Cod. Strada art. 218, Cod. Strada art. 223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)