Sez. U, Sentenza n. 2519 del 07/02/2006 (Rv. 588215 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Guida in stato di ebbrezza - Ritiro della patente di guida - Opposizione ex art.22 legge n. 689 del 1981 - Ammissibilità - Limiti.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE
Il provvedimento di ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza, operato dagli agenti accertatori al momento della contestazione del fatto, al pari di quello di sospensione della patente stessa adottato dal prefetto cui gli agenti accertatori abbiano inviato il documento, è impugnabile con l'opposizione prevista dall'art. 22 della legge n. 689 del 1981 innanzi al giudice di pace, salvo restando la questione dell'ammissibilità della relativa domanda prima che tale ritiro si sia tradotto in sospensione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Cod. Strada art. 205, Cod. Strada art. 218 com. 5, Cod. Strada art. 223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)