Sez. 2, Sentenza n. 4754 del 29/04/1995 (Rv. 492064 - 01)
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE | Disciplina ex art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 attuativo dell'art. 4 quinques della legge n. 1150 del 1942 - Operatività in caso di divieto di qualsiasi attività costruttiva contenuto per una certa zona nello strumento urbanistico - Esclusione.
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE
La disposizione dell'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, attuativo dell'art. 41 quinques della legge 17 agosto 1942 n. 1150, che prevede distanze minime tra pareti finestrate solo per i nuovi edifici ricadenti in zone diverse dalla A ed, in particolare, nelle zone C, mentre, per le zone A, si limita a prescrivere che la distanza tra edifici per operazioni di risanamento conservativo e per eventuali ristrutturazioni non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, si rivolge al legislatore locale per imporgli dei limiti inderogabili cui attenersi nella pianificazione del territorio comunale e non è, quindi, operante quando lo strumento urbanistico non detti, per una certa zona, delle regole da seguire nella realizzazione delle opere edilizie, ma vieti in essa qualsiasi attività costruttiva, così da non assumere alcun carattere integrativo delle disposizioni del codice civile sulle distanze.
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., DM Lavori pubblici 02/04/1968 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)