Sez. 5, Sentenza n. 1640 del 29/01/2004 (Rv. 569785 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE | Occupazione eseguita da società appaltatrice del servizio di raccolta differenziata del vetro - Esenzione - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
La società appaltatrice di un Comune per il servizio di raccolta differenziata di vetro non ha diritto all'esenzione dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 507 del 1993, in quanto tale raccolta differenziata, svolta in regime di appalto e, dunque non già attraverso l'utilizzazione diretta delle aree da parte dell'ente locale, non è né un impianto adibito a servizi pubblici (esenzione ex lettera e) né risponde a finalità sanitarie (esenzione ex lettera a).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 49
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)