Sez. 1, Sentenza n. 253 del 14/01/1998 (Rv. 511524 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE | Presupposti per l'imposizione - Sottrazione del suolo pubblico all'uso comune di tutti i cittadini a beneficio di un singolo - Necessità - Concessionari di spazi siti in edifici già precedentemente adibiti dal Comune a mercato all'ingrosso - Obbligo di corresponsione della tassa - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
L'art. 192 del R.D. 1175 del 1931, che assoggetta a tassazione le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura nei pubblici mercati (oltreché nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché degli spazi soprastanti o sottostanti al suolo stradale), trova applicazione tutte le volte in cui i mercati stessi siano tenuti su suoli normalmente inclusi nel complesso della viabilità municipale, ed occasionalmente destinati, dall'ente territoriale, mediante provvedimenti autorizzatori (sempre revocabili, ai sensi dell'art. 193 del citato decreto), allo svolgimento di attività di vendita al pubblico, mentre la sua applicabilità deve essere esclusa qualora i mercati stessi abbiano luogo in edifici appositamente realizzati, o, comunque, stabilmente utilizzati dal comune per ospitarli, poiché la tassa "de qua" (la cui natura sostanziale di imposta, prescindendo dai servizi resi dall'ente territoriale, grava sul privato in relazione alla capacità contributiva espressa con l'occupazione di un'area a fini personali) trova il suo fondamento nel venir meno, per la collettività e per l'ente che la rappresenta, della disponibilità di porzioni di suolo altrimenti inglobate nel sistema viario. La tassa di occupazione sarà, pertanto, dovuta dall'operatore economico nel solo caso di mercato collocato su strade (o superfici similari) restituibili alla loro originaria funzione con la semplice rimozione dei banchi di vendita e delle strutture accessorie, mentre, nell'ipotesi di mercati tenuti da concessionari di spazi collocati all'interno di edifici già destinati dal comune a tale, precipua funzione, trova applicazione il disposto dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 125 del 1959, che vieta, nei mercati all'ingrosso, l'imposizione di pagamenti privi di funzione corrispettiva.
Riferimenti normativi: Legge 25/03/1959 num. 125 art. 9, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 192
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)