Sez. L, Sentenza n. 2523 del 16/04/1985 (Rv. 440347 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - LAVORO PRESTATO DI DOMENICA - MAGGIORAZIONE DI PAGA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - LAVORO PRESTATO DI DOMENICA - MAGGIORAZIONE DI PAGA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Il carattere di maggiore penosità del lavoro prestato di domenica, giorno normalmente riservato ad attività libere o al riposo, comporta che tale prestazione lavorativa - ancorché giustificata dalle particolari esigenze del servizio di trasporto pubblico - debba essere compensata, anche se il lavoratore abbia goduto del riposo compensativo, con una maggiorazione di paga (per il lavoro festivo), da determinarsi alla stregua delle previsioni della contrattazione collettiva oppure, ove questa nulla disponga, secondo parametri idonei ad indennizzare il lavoratore medesimo del suo sacrificio, come quello del compenso per lavoro straordinario. (V 3491/83, mass n 428381; (V 5923/82, mass n 423682; (Conf 1486/85).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)