Sez. L, Sentenza n. 3491 del 19/05/1983 (Rv. 428381 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - DISCIPLINA - COINCIDENZA DEL GIORNO DI RIPOSO CON LA DOMENICA - DEROGABILITÀ - CONDIZIONI - TRASPORTI PUBBLICI IN CONCESSIONE - SPOSTAMENTO DEL GIORNO DI RIPOSO AD UN GIORNO DIVERSO DALLA DOMENICA - LEGITTIMITÀ - LAVORO DOMENICALE - RETRIBUZIONE - MAGGIORAZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO O FESTIVO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - DISCIPLINA - COINCIDENZA DEL GIORNO DI RIPOSO CON LA DOMENICA - DEROGABILITÀ - CONDIZIONI - TRASPORTI PUBBLICI IN CONCESSIONE - SPOSTAMENTO DEL GIORNO DI RIPOSO AD UN GIORNO DIVERSO DALLA DOMENICA - LEGITTIMITÀ - LAVORO DOMENICALE - RETRIBUZIONE - MAGGIORAZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO O FESTIVO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Il diritto del lavoratore a fruire di un giorno di riposo dopo sei giorni di lavoro, al fine della necessaria reintegrazione delle proprie energie fisiche e psichiche, nonché il principio della normale coincidenza di tale riposo con la domenica, quale giorno abitualmente destinato al soddisfacimento di bisogni di vita familiare e sociale, comportano che al lavoratore, il quale abbia prestato servizio in detto giorno festivo, ancorché per giustificate esigenze attinenti al tipo di attività del datore di lavoro (nella specie, esercente pubblici trasporti), deve essere riconosciuto una adeguata retribuzione per tale prestazione, anche se compensata dal riposo in giornata non festiva. A tal fine il giudice deve accertare se dalla contrattazione collettiva o aziendale risulti già riconosciuta indirettamente una qualsiasi Forma di remunerazione di tale sacrifici sia nella complessiva retribuzione, come nella predisposizione di riposi ulteriori o di orari ridotti. Solo in caso negativo, il giudice deve determinare la maggiorazione economica dovuta al lavoratore, facendo innanzitutto riferimento alle fonti collettive, ove esplicitamente prevedano un supplemento di paga per il lavoro festivo, oppure, in Mancanza, assumendo come parametro il compenso proprio del lavoro straordinario nella misura stabilita dalle stesse fonti collettive, o, in difetto in quella minima legale. (V 4660/81, mass n 415366; (V 2663/81, mass n 413441; (V 2559/79, mass n 398893; (V 960/78, mass n 390296; (Conf 5923/82, mass n 423682 sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 16 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 21 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 3 CORTE COST., Legge 14/02/1958 num. 138 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)