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Sez. 3, Sentenza n. 5197 del 23/10/1985 (Rv. 442501 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - DANNO ALLA VITA DI RELAZIONE - ESTREMI - LIQUIDAZIONE - MOTIVAZIONE RELATIVA - OBBLIGO DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1985-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442501-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - DANNO ALLA VITA DI RELAZIONE - ESTREMI - LIQUIDAZIONE - MOTIVAZIONE RELATIVA - OBBLIGO DEL GIUDICE.*

Il danno alla vita di relazione - consistente nella impossibilità o nella difficoltà di reintegrarsi nei rapporti sociali e di mantenerli ad un livello normale - costituisce una componente del danno patrimoniale e concreta non una generica menomazione, bensì un nocumento che tocca aspetti specifici della personalità umana, variabili a seconda dell'età, del sesso, dell'attività esercitata e delle condizioni ambientali in cui la vittima viva ad opera, conseguentemente, nel procedere alla sua liquidazione, il giudice del merito è tenuto ad indicare le ragioni idonee a suffragare il convincimento raggiunto, specie se detti elementi siano stati oggetto, nel corso del giudizio, di specifiche deduzioni. (V 4032/75, mass n 370327).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)