Sez. 3, Sentenza n. 4791 del 13/11/1989 (Rv. 464180 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - DANNO ALLA VITA DI RELAZIONE - COMPONENTE DEL DANNO PATRIMONIALE - DOMANDA - NECESSITÀ - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - ESCLUSIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - DANNO ALLA VITA DI RELAZIONE - COMPONENTE DEL DANNO PATRIMONIALE - DOMANDA - NECESSITÀ - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - ESCLUSIONE.*
Il danno alla vita di relazione, consistente nell'impossibilità o nella difficoltà di reintegrarsi nei rapporti sociali e di mantenerli ad un livello normale, costituisce una componente del danno patrimoniale e concreta non una generica menomazione ma un nocumento che tocca aspetti specifici della persona umana, variabili a secondo dell'età, del sesso, dell'attività esercitata e delle condizioni ambientali in cui il danneggiato vive ed opera, con la conseguenza che, trattandosi non di un elemento del danno morale ma di una specifica voce di danno patrimoniale, ove la stessa non sia stata compresa nelle istanze e conclusioni formulate davanti al giudice di primo grado, la relativa domanda non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello, ostandovi il divieto di cui all'art. 345 cod. proc. civ. (V 2409/89, mass n 462812; (V 6403/88, mass n 460728; (V 5197/85, mass n 442501).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)