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Sez. U, Sentenza n. 1198 del 05/02/1988 (Rv. 457409 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - ATTRIBUZIONE AI GIUDICI ORDINARI - RITARDO DA PARTE DI ISTITUTO DI CREDITO NEL VERSAMENTO IN TESORERIA DELLE SOMME PAGATE DAI CONTRIBUENTI IN SEDE DI AUTORIZZAZIONE AI FINI DELL'IRPEF E DELL'ILOR - RELATIVA CONTROVERSIA TRA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E ISTITUTO DI CREDITO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1988-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457409-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - ATTRIBUZIONE AI GIUDICI ORDINARI - RITARDO DA PARTE DI ISTITUTO DI CREDITO NEL VERSAMENTO IN TESORERIA DELLE SOMME PAGATE DAI CONTRIBUENTI IN SEDE DI AUTORIZZAZIONE AI FINI DELL'IRPEF E DELL'ILOR - RELATIVA CONTROVERSIA TRA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E ISTITUTO DI CREDITO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

La controversia fra l'amministrazione finanziaria ed un istituto di credito, inerente a penalità che la prima abbia applicato a carico del secondo per il ritardato versamento in tesoreria di somme pagate dai contribuenti in Sede di autotassazione ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR, investe un rapporto obbligatorio autonomo e distinto dal rapporto d'imposta, e, pertanto, esula dalla attribuzione delle commissioni tributarie e spetta alla cognizione del giudice ordinario. (V 6417/83, mass n 431156).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 599 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)