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Sez. U, Sentenza n. 6417 del 29/10/1983 (Rv. 431156 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - ATTRIBUZIONE AI GIUDICI ORDINARI - RITARDO NEL VERSAMENTO DA EFFETTUARSI DA PARTE DELLA BANCA ALL'UFFICIO IVA IN FORZA DI DELEGA DEL CONTRIBUENTE - RELATIVA CONTROVERSIA TRA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E BANCA, IN ORDINE ALLA PENALE APPLICABILE EX LEGGE N. 751 DEL 1976 - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1983-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431156-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - ATTRIBUZIONE AI GIUDICI ORDINARI - RITARDO NEL VERSAMENTO DA EFFETTUARSI DA PARTE DELLA BANCA ALL'UFFICIO IVA IN FORZA DI DELEGA DEL CONTRIBUENTE - RELATIVA CONTROVERSIA TRA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E BANCA, IN ORDINE ALLA PENALE APPLICABILE EX LEGGE N. 751 DEL 1976 - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

La controversia fra l'amministrazione finanziaria ed una banca, in ordine alla penale applicabile, a norma dell'art. 12 della legge 12 novembre 1976 n. 751, per il ritardo nel versamento che la banca medesima deve effettuare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto in forza di delega del contribuente, esula dalle attribuzioni giurisdizionali delle commissioni tributarie e spetta alla cognizione del giudice ordinario, in considerazione del fatto che detta delega, nella disciplina del citato art. 12, configura una delegazione passiva di pagamento con effetto liberatorio per il debitore d'imposta, la quale determina, con l'Estinzione del debito di quest'ultimo, la Costituzione a carico della banca di un debito diverso e privo di natura tributaria, con la conseguente natura privatistica della penale del tutto analoga a quella prevista dall'art. 1382 cod. civ..*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., Legge 12/11/1976 num. 751 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)