Sez. 3, Sentenza n. 3911 del 12/06/1986 (Rv. 446743 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - PRESIDENTE - LEGITTIMAZIONE AD AGIRE IN GIUDIZIO IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETÀ - AUTORIZZAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - PRESIDENTE - LEGITTIMAZIONE AD AGIRE IN GIUDIZIO IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETÀ - AUTORIZZAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Il Presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali, in quanto munito del potere di rappresentanza esterna, deve ritenersi legittimato ad agire in giudizio in nome e per conto della società medesima, senza bisogno di autorizzazione, salvo che questa sia contemplata dall'atto costitutivo o dallo statuto, e sempreché la prova di tale previsione venga fornita da chi contesti quella legittimazione. (V 3925/79, mass n 400384).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2384, Cod. Civ. art. 2487, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)