Sez. L, Sentenza n. 8211 del 27/07/1995 (Rv. 493452 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE | I.N.P.S. - Rappresentanza legale del presidente - Conferimento di procura alle liti - Poteri del presidente medesimo - Previa delibera del consiglio di amministrazione - Necessità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE
Il presidente dell'I.N.P.S., cui spetta la rappresentanza legale dell'istituto a norma dell'art. 2 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 (in parte modificato dall'art. 3 della legge 9 marzo 1989 n. 88), ha il potere di agire in giudizio a nome dell'ente, conferendo ai difensori le procure alle liti, senza necessità di una delibera in tal senso del consiglio di amministrazione, in mancanza di una specifica previsione normativa o statutaria, in quanto un'autorizzazione dell'organo collegiale è prescritta in via generale soltanto per gli enti pubblici territoriali.
Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 3, DPR 30/04/1970 num. 153 art. 2, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)