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Sez. 3, Sentenza n. 379 del 04/02/1966 (Rv. 320729 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - NULLITA DELLA PROCURA - EFFETTI - SANATORIA DI NULLITA - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - INAMMISSIBILITA NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1966-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320729-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - NULLITA DELLA PROCURA - EFFETTI - SANATORIA DI NULLITA - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - INAMMISSIBILITA NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE.*

E inammissibile il ricorso per Cassazione notificato ai sensi dell'art 330 cod.proc.civ. alla parte presso il procuratore costituito, cui sia stata conferita una procura nulla. La nullita della procura si riflette sulla notificazione del ricorso per Cassazione, della quale non puo essere disposta la rinnovazione ai termini dell'art.291 cod.proc.civ., che ha per presupposto e sanzione la dichiarazione di contumacia inattuabile nel giudizio di Cassazione. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)