Sez. 2, Sentenza n. 285 del 20/01/1977 (Rv. 383813 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La valutazione della prova e riservata al giudice del merito e, involgendo apprezzamenti di fatto, e incensurabile in Cassazione, se immune da vizi logici e giuridici nonche sorretta da congrua e corretta motivazione, che consenta il controllo dello iter logico-giuridico posto a base della decisione. Tale Obbligo di motivazione quel giudice compiutamente soddisfa quando, anche senza confutare espressamente e singolarmente le argomentazioni svolte dalle parti e tutte le risultanze di causa, e valorizzando solo gli elementi ritenuti piu attendibili e pertinenti, dia adeguata spiegazione del suo convincimento, cosi contraddicendo per implicito il difforme assunto delle parti, logicamente incompatibile con la soluzione adottata. (V 3957/74, mass n 372531).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)