Sez. 2, Sentenza n. 3957 del 03/12/1974 (Rv. 372531 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La valutazione delle risultanze istruttorie e la scelta tra esse di quelle che siano idonee a sorreggere la motivazione sono attivita riservate al giudice di merito il quale e soltanto soggetto al limite di dover dare delle determinazioni prese, congrua ed esatta motivazione che consenta il controllo del criterio logico seguito: Obbligo di motivazione che egli compiutamente soddisfa, quando, anche senza confutare espressamente e singolarmente le argomentazioni svolte dalle parti e tutte le risultanze di causa e valorizzando solo gli elementi ritenuti piu attendibili e pertinenti, da adeguata spiegazione del suo convincimento, cosi contraddicendo per implicito il difforme assunto delle parti logicamente incompatibile con la soluzione adottata. (Conf 2328'74, mass n 370719; 920'73, mass n 363285).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)