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Sez. 2, Sentenza n. 3957 del 03/12/1974 (Rv. 372531 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372531-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La valutazione delle risultanze istruttorie e la scelta tra esse di quelle che siano idonee a sorreggere la motivazione sono attivita riservate al giudice di merito il quale e soltanto soggetto al limite di dover dare delle determinazioni prese, congrua ed esatta motivazione che consenta il controllo del criterio logico seguito: Obbligo di motivazione che egli compiutamente soddisfa, quando, anche senza confutare espressamente e singolarmente le argomentazioni svolte dalle parti e tutte le risultanze di causa e valorizzando solo gli elementi ritenuti piu attendibili e pertinenti, da adeguata spiegazione del suo convincimento, cosi contraddicendo per implicito il difforme assunto delle parti logicamente incompatibile con la soluzione adottata. (Conf 2328'74, mass n 370719; 920'73, mass n 363285).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)