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Sez. L, Sentenza n. 5399 del 19/06/1987 (Rv. 453988 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE - RICONGIUNZIONE DI PERIODI ASSICURATIVI EX ART. 1 LEGGE N. 29 DEL 1979 - CUMULO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL QUINQUENNIO NELLA ASSICURAZIONE INPS O IN DUE O PIÙ GESTIONI DIVERSE DELLA ASSICURAZIONE GENERALE - ESTREMI - GESTIONI SOSTITUTIVE OD ESONERATIVE - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453988-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE - RICONGIUNZIONE DI PERIODI ASSICURATIVI EX ART. 1 LEGGE N. 29 DEL 1979 - CUMULO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL QUINQUENNIO NELLA ASSICURAZIONE INPS O IN DUE O PIÙ GESTIONI DIVERSE DELLA ASSICURAZIONE GENERALE - ESTREMI - GESTIONI SOSTITUTIVE OD ESONERATIVE - RILEVANZA.*

Ai fini della ricongiunzione dei periodi assicurativi - prevista dall'art. 1 legge 7 febbraio 1979 n. 29 in favore dei lavoratori autonomi iscritti nelle gestioni speciali INPS, "che possono far valere, all'atto della domanda un periodo di contribuzione di almeno cinque anni immediatamente antecedente nell'Assicurazione generale obbligatoria i.V.S. dei lavoratori dipendenti oppure in due o più gestioni diverse dalla predetta Assicurazione generale" - rientrano tra le gestioni, dei cui periodi assicurativi è consentito il cumulo per il raggiungimento del suddetto quinquennio, non solo le gestioni "speciali" dell'INPS ma anche quelle sostitutive od esonerative (nella specie ENPALS) - che sono comunque "diverse" - dalla Assicurazione generale obbligatoria.*

Riferimenti normativi: Legge 07/02/1979 num. 29 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)