Sez. L, Sentenza n. 1064 del 06/02/1999 (Rv. 523038 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | INPS - Ricongiunzione nella gestione dei lavoratori dipendenti dei contributi versati nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi - Esistenza nel periodo immediatamente antecedente alla presentazione della domanda di un periodo complessivo di almeno un quinquennio di contribuzione (obbligatoria, volontaria o figurativa) in una o più gestioni obbligatorie dei lavoratori dipendenti - Interruzioni dei versamenti contributivi nei periodi concorrenti a formare il quinquennio - Sussistenza - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI
Nell'ipotesi in cui venga richiesta all'INPS la ricongiunzione nella gestione dei lavoratori dipendenti dei contributi versati nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi è necessario che il richiedente possa far valere nel periodo immediatamente antecedente alla presentazione della domanda complessivamente almeno un quinquennio di contribuzione (obbligatoria, volontaria o figurativa) in una o più gestioni obbligatorie dei lavoratori dipendenti, senza che nei periodi concorrenti a formare il quinquennio siano presenti interruzioni dei versamenti contributivi. (In base al suddetto principio la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto che la disposizione dell'art. 1 della legge n. 29 del 1979 fosse applicabile anche a chi poteva vantare più di cinque anni di contribuzione volontaria e non frazionata benché non immediatamente prima della domanda, ma in epoca pregressa).
Riferimenti normativi: Legge 07/02/1979 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 07/02/1979 num. 29 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)