diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 10542 del 19/07/2002 (Rv. 555953 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Rinvio pregiudiziale ex art. 177 del Trattato istitutivo - Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Interpretazione - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555953-01

COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE

Il par. 2 art. 6 del trattato di Maastricht del 7.2.92, che impone all'Unione il rispetto dei diritti fondamentali della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, costituisce una direttiva per le istituzioni comunitarie e non una norma comunitaria rivolta agli stati membri, onde, non potendo ritenersi che le disposizioni della suddetta Convenzione e quella del Trattato costituiscano parte integrante del diritto comunitario, non può demandarsene l'interpretazione alla Corte di giustizia della Comunità, con la conseguenza che va dichiarata inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale a tale scopo proposta.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 04/11/1950, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE, Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 177, Legge 14/10/1957 num. 203, Tratt. Internaz. 07/02/1992 num. 6 art. 2, Tratt. Internaz. 07/02/1992 num. 46, Tratt. Internaz. 07/02/1992 num. 234, Legge 03/11/1992 num. 454, Tratt. Internaz. 02/10/1997, Legge 16/06/1998 num. 209

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)