Sez. L, Sentenza n. 3354 del 20/05/1986 (Rv. 446319 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - FUNZIONE - ACCONTI EROGATI IN RITARDO IN VIA STRAGIUDIZIALE - RIVALUTAZIONE - ASSOGGETTABILITĂ€.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - FUNZIONE - ACCONTI EROGATI IN RITARDO IN VIA STRAGIUDIZIALE - RIVALUTAZIONE - ASSOGGETTABILITĂ€.*
L'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., prevedendo il riconoscimento in favore del lavoratore del maggior danno subito per effetto della diminuzione del valore del suo credito, mira ad evitare che il ritardato adempimento del debitore si traduca, per il medesimo, in un ingiustificato vantaggio e, quindi, integra una disposizione anche sostanziale, intesa appunto ad assicurare al lavoratore, in ogni caso - e salva soltanto la preclusione del giudicato -, la conservazione del potere di acquisto dalla data della maturazione del credito a quella del soddisfacimento. Di conseguenza, gli acconti stragiudizialmente erogati, se corrisposti in ritardo, sono anch'essi soggetti all'incremento nummario corrispondente alla svalutazione verificatasi medio tempore. (V 1146/84, mass n 433283; (V 5067/80, mass n 408920).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)