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Sez. L, Sentenza n. 7250 del 23/07/1998 (Rv. 517432 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA | Omessa proposizione dell'eccezione di prescrizione - Rilevabilità d'ufficio della decadenza del convenuto da tale eccezione - Preclusione derivante dal giudicato interno - Operatività - Fattispecie relativa alla preclusione del riesame in appello della questione della decadenza non riproposta come motivo di gravame.
Stato
decisa il 1998-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517432-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA

Nell'ipotesi in cui il primo giudice si sia pronunciato sul merito della eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta, senza rilevarne la tardività in relazione al disposto dell'art. 416 cod. proc. civ., il giudice di appello non può rilevare di ufficio la decadenza della parte dall'eccezione in base a tale norma; la regola della rilevabilità di ufficio delle questioni sottratte alla disponibilità delle parti -quali quella della tempestiva e rituale proposizione delle eccezioni nel diritto del lavoro - va infatti coordinata con il principio della preclusione derivante dal giudicato interno (che nella specie impediva il riesame della questione della decadenza ex art. 416 cod. proc. civ., non riproposta come motivo di gravame avverso la decisione del Pretore, che sia pure implicitamente aveva ritenuto rituale l'eccezione)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)