Sez. L, Sentenza n. 72 del 04/01/1995 (Rv. 489516 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA | Eccezione - Ritualità dell'eccezione di prescrizione anche solo implicitamente ritenuta dal giudice del merito - Mancata impugnazione della non rilevata decadenza ex art. 416 cod. proc. civ. - Riesame della questione in sede di legittimità - Preclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - MEMORIA DIFENSIVA
La regola della rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del processo delle questioni sottratte alla disponibilità delle parti, quale quella della tempestiva e rituale proposizione delle eccezioni nel rito del lavoro, deve coordinarsi con il principio della preclusione derivante dal giudicato interno, sicché qualora il giudice del merito abbia ritenuto - sia pure implicitamente rituale l'eccezione di prescrizione, la mancata deduzione come motivo di impugnazione della non rilevata decadenza ex art. 416 cod.. proc. civ. impedisce il riesame della questione in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)