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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24758 del 15/09/2021 (Rv. 662431 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE | Crediti verso la P.A. non derivanti da contratti di somministrazione, fornitura o appalto - Adesione della P.A. - Necessità - Esclusione – Fondamento - Fattispecie. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2021-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662431-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE

Il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 r.d. n. 2240 del 1923, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'Amministrazione e possa, così, risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto; ne consegue che la cessione di un credito derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto all'ordinaria disciplina codicistica. (In applicazione del principio enunciato, la S.C. ha escluso, rigettando il corrispondente motivo di ricorso, che la cessione in favore di una società di factoring del credito derivante da prestazioni sanitarie erogate in regime di convenzione richiedesse l'adesione della Amministrazione debitrice).

Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 70, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)