Sez. 2 - , Ordinanza n. 25284 del 25/08/2023 (Rv. 668875 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - IN GENERE | Appalto di opere pubbliche - Cessione del credito al corrispettivo in favore del subappaltatore - Efficacia nei confronti della P.A. - Applicabilità dell’art. 115, comma 3, d.p.r. n. 554 del 1999 (“ratione temporis” vigente) - Fondamento.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - IN GENERE
In caso di subappalto, la cessione del credito al corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile alla pubblica amministrazione (committente, debitrice ceduta), ex art. 115, comma 3, del d.P.R. n. 554 del 1999, ove quest'ultima non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al
cessionario entro quindici giorni dalla notifica dell'atto di cessione nei suoi confronti, trattandosi di una regola che esprime un adeguato punto di equilibrio tra l'esigenza di agevolare il potere di controllo affidato alla pubblica amministrazione ed il minore sacrificio possibile del principio generale della cedibilità del credito senza necessità del consenso del debitore.
DPR 21/12/1999 num. 554 art. 115 com. 3, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 26, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 70
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)