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Sez. 2, Sentenza n. 2945 del 01/12/1971 Ud. (dep. 03/05/1972) Rv. 120954 - 01

REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - PARTECIPAZIONE DI MINIMA IMPORTANZA AL REATO - APPLICABILITA DELL'ART 114 COD PEN - CONDIZIONE - ACCERTAMENTO RELATIVO - INSINDACABILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1971-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/120954-01

REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - PARTECIPAZIONE DI MINIMA IMPORTANZA AL REATO - APPLICABILITA DELL'ART 114 COD PEN - CONDIZIONE - ACCERTAMENTO RELATIVO - INSINDACABILITA - LIMITI.*

In tema di concorso di persone nel reato, per l'applicazione dell'attenuante prevista dall'art 114 cod pen si esige una partecipazione-materiale o morale-al reato, di minima efficienza causale in ciascuna fase dello iter criminis, tale cioe da risultare quasi trascurabile nel quadro dell'economia del reato stesso. L'accertamento in concreto della sussistenza degli estremi per l'applicabilita di detta attenuante costituisce un'indagine di fatto, insindacabile in Sede di legittimita se sorretta da congrua e logica motivazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 114 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)