Sez. 1, Sentenza n. 12942 del 29/09/2000 (Rv. 540617 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - IN GENERE | Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Conseguenze - Conclusione del contratto mediante inizio di esecuzione ex art. 1327 cod.civ. - Configurabilità - Esclusione.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - IN GENERE
I contratti di cui sia parte una Pubblica Amministrazione (anche se agente "iure privatorum") richiedono la forma scritta "ad substantiam", con la conseguenza che non può ritenersi sufficiente che la forma scritta riguardi la sola dichiarazione negoziale della Pubblica Amministrazione e che pertanto deve escludersi la conclusione di contratti per "facta concludentia" ossia mediante inizio, dell'esecuzione (della prestazione da parte del privato), secondo il modello di cui all'art. 1327 cod.civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1327, Cod. Civ. art. 1350, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 87 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)