Sez. L, Sentenza n. 3698 del 14/04/1987 (Rv. 452635 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - ELEMENTI ERRORI DELLA RETRIBUZIONE - CONTINGENZA - INCLUSIONE - AMMISSIBILITÀ - CALCOLO - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - ELEMENTI ERRORI DELLA RETRIBUZIONE - CONTINGENZA - INCLUSIONE - AMMISSIBILITÀ - CALCOLO - CRITERI.*
L'art. 2 della legge 31 marzo 1977 n. 91, pur vietando il conglobamento nella retribuzione dei miglioramenti legati alle variazioni del costo della vita e stabilendo che essi non possono dar luogo a ricalcoli in tempi differiti, non impedisce di tener conto della contingenza ai fini della Determinazione dei vari elementi accessori alla retribuzione stessa, poiché, prevedendo che i miglioramenti della contingenza su detti elementi non possano operare in modo diverso ed oltre i limiti risultanti dalla prevalente contrattazione collettiva (individuata negli accordi interconfederali per il settore industria del 15 gennaio 1957 e 25 gennaio 1975), presuppone, sia pure entro tali limiti, l'influenza di siffatte variazioni ai fini della Determinazione della base di computo di questi emolumenti. Conseguentemente, qualora determinati emolumenti accessori debbano, secondo la normativa che regola il rapporto di lavoro, essere calcolati non solo sulla retribuzione base ma anche sulla contingenza, il calcolo stesso va eseguito tenendo conto delle intervenute variazioni di questa, ancorché in misura non superiore a quella risultante dai limiti suddetti. (Conf 3102/84, mass n 435142).*
Riferimenti normativi: Legge 31/03/1977 num. 92 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)