Sez. L, Sentenza n. 5471 del 05/04/2012 (Rv. 622207 - 01)
LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI | Dipendenti degli enti lirici - Collocamento a riposo - Diritto alla prosecuzione del rapporto fino al sessantaduesimo anno di età - Soppressione ad opera di norma dichiarata incostituzionale - Ininfluenza - Successiva soppressione ex art. 3 del d.l. n. 345 del 2000 - Retroattività - Esclusione - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
In tema di collocamento a riposo dei dipendenti degli enti lirici, l'art. 6 della legge n. 407 del 1990, che riconosceva il diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino al sessantaduesimo anno di età, pur dichiarato non applicabile dall'art. 5 contenuto nel d.lgs. n. 134 del 1998 di riforma degli enti lirici, ha continuato a svolgere i suoi effetti a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale per eccesso di delega della suddetta normativa (sentenza della Corte costituzionale n. 503 del 2000) ed è stato effettivamente soppresso solo dall'art. 3 del d.l. n. 345 del 2000, convertito nella legge n. 6 del 2001. Ne consegue che, attesa l'irretroattività di quest'ultima disposizione in assenza di una inequivoca volontà in tal senso del legislatore, il dipendente dell'ente lirico, che abbia chiesto il mantenimento in servizio ai sensi della legge n. 407 del 1990 durante la vigenza del d.lgs. n. 134 del 1998 e anteriormente all'emanazione del d.l. n. 345 del 2000, ha diritto alla prosecuzione del rapporto.
Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 407 art. 6 CORTE COST., Legge 26/01/2001 num. 6, Decreto Legisl. 23/04/1998 num. 134 art. 5, Decreto Legge 24/11/2000 num. 345 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)