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Sez. L, Sentenza n. 15990 del 08/07/2009 (Rv. 609273 - 01)

LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI | Dipendenti di enti lirici - Collocamento a riposo - Diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino al sessantaduesimo anno di età - Perfezionamento - Comunicazione all'Amministrazione e compimento dell'età massima prevista - Necessità di entrambi i presupposti - Soppressione della facoltà di proroga del rapporto - Conseguenze - Maturazione dell'età massima in epoca successiva - Inapplicabilità della normativa pubblicistica relativa alla prosecuzione del rapporto.
Stato
decisa il 2009-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609273-01

LAVORO - LAVORO NELLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI

In tema di collocamento a riposo dei dipendenti di enti lirici, il diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino al sessantaduesimo anno di età - già previsto dall'art. 6 della legge n. 407 del 1990 e soppresso, a far data dal 23 maggio 1998, dall'art. 1 del d.l. n. 345 del 2000, convertito nella legge n. 6 del 2001 - si perfeziona con la comunicazione all'Amministrazione ed il compimento dell'età massima prevista, occorrendo entrambi questi due presupposti, con la conseguenza che il beneficio non compete se il compimento dell'età massima si sia verificato in epoca in cui la disciplina pubblicistica della prosecuzione del rapporto di lavoro è divenuta inapplicabile.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/11/2000 num. 345 art. 1, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/04/1998 num. 134 art. 5, Legge 29/12/1990 num. 407 art. 6 CORTE COST., Legge 26/01/2001 num. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)