Sez. 5 - , Ordinanza n. 9814 del 19/04/2017 (Rv. 643629 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Prodotti ortofrutticoli - Costituzione di cauzione - Valore - Criteri.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
In tema di dazi all’importazione di prodotti ortofrutticoli disciplinati dal Regolamento n. 3223/94/CE, l’importatore può scegliere, previa costituzione di una cauzione, un minor valore tra quelli indicati dalla citata norma in luogo di quello forfettario, purché dimostri la veridicità del successivo prezzo di smercio, la cui prova deve essere fornita nei termini di cui all’art. 5, par. 2, Reg. cit., pena l’incameramento della cauzione a titolo di sanzione.
Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 21/12/1994 num. 3223 art. 5 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)