Sez. 5, Sentenza n. 20931 del 13/09/2013 (Rv. 628162 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Dazio doganale all'importazione - Definizione - Corrispondenza al valore di dogana - Coincidenza con il valore di transazione - Sussistenza - Ipotesi in cui il prezzo della merce non sia individuabile o sia inattendibile - Criteri residuali di determinazione del dazio.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
Il dazio doganale da importazione "ad valorem" assume il valore in dogana delle merci importate, quale fondato su quello reale della merce cui si applica il diritto di confine, che coincide, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento comunitario 12 ottobre 1992, n. 2913, con il "valore di transazione", cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci se vendute per l'esportazione a destinazione del territorio comunitario, previa eventuale rettifica effettuata conformemente agli artt. 32 e 33 del citato regolamento; ne consegue che il prezzo della merce presentata in dogana è al lordo degli oneri accessori a carico effettivo del compratore, quale risultante dalla fattura che accompagna la spedizione dei beni, mentre solo se il prezzo non è individuabile o sia inattendibile o indeterminato si applicano criteri particolari di definizione della base imponibile, fondati sul valore di transazioni per merci identiche o similari.
Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 29, Regolam. Commissione CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 32, Regolam. Commissione CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)