diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 616 del 08/03/1974 (Rv. 368415 - 01)

ARBITRATO - COMPETENZA - ECCEZIONE DI COMPROMESSO - NELLA COMPARSA DI RISPOSTA - MANCATA SUBORDINAZIONE ALLA RICONVENZIONALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1974-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368415-01

ARBITRATO - COMPETENZA - ECCEZIONE DI COMPROMESSO - NELLA COMPARSA DI RISPOSTA - MANCATA SUBORDINAZIONE ALLA RICONVENZIONALE - IRRILEVANZA.*

La mancata subordinazione, nella comparsa di risposta, della domanda riconvenzionale all'eccezione di incompetenza del giudice ordinario, per essere la controversia devoluta agli arbitri, non comporta la decadenza del convenuto dal diritto di proporre l'eccezione di compromesso, giacche, se e vero che quest'ultima, avendo carattere relativo e derogabile, deve essere dedotta in limine litis, non e men vero che, in virtu dell'unita inscindibile dell'atto difensivo, il fatto che una domanda o un'eccezione venga proposta prima o dopo un'altra, non ha alcuna Rilevanza, se e possibile desumere, con un semplice procedimento logico, la gradualita delle richieste formulate.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 817 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)