Sez. 1, Sentenza n. 348 del 03/02/1976 (Rv. 379033 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - IN GENERE - CONTROVERSIA DEVOLUTA AD ARBITRI - ECCEZIONE RELATIVA E DEROGABILE - PROPOSIZIONE IN LIMINE LITIS - NECESSITA - COLLOCAZIONE IN UNA O ALTRA PARTE DELL'ATTO DIFENSIVO ED ANCHE IN VIA SUBORDINATA - IRRILEVANZA.*
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - IN GENERE - CONTROVERSIA DEVOLUTA AD ARBITRI - ECCEZIONE RELATIVA E DEROGABILE - PROPOSIZIONE IN LIMINE LITIS - NECESSITA - COLLOCAZIONE IN UNA O ALTRA PARTE DELL'ATTO DIFENSIVO ED ANCHE IN VIA SUBORDINATA - IRRILEVANZA.*
L'eccezione di incompetenza del giudice ordinario, per essere la cognizione della controversia devoluta ad arbitri, ha carattere relativo e derogabile. Essa deve, percio, essere proposta dallo interessato, a norma dell'art 38 cod proc civ, sotto comminatoria di decadenza, in limine litis con la comparsa di risposta o, in genere, con il primo atto difensivo del giudizio di primo grado. Tuttavia, una volta che l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario fondata su un compromesso o una clausola compromissoria sia stata dedotta nel primo atto del giudizio di primo grado, l'Onere posto dalla legge processuale a carico dell'interessato risulta tempestivamente assolto, ed e del tutto irrilevante che l'eccezione medesima sia stata collocata in una od altra parte dell'atto difensivo e sia stata proposta dopo, o perfino subordinatamente, ad altre istanze o eccezioni. (V 616/74, mass n 368415).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)