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Sez. 2, Sentenza n. 3111 del 07/09/1976 (Rv. 381889 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM - RIPROPOSIZIONE NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - FORME - CONTRORICORSO - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1976-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381889-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM - RIPROPOSIZIONE NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - FORME - CONTRORICORSO - INSUFFICIENZA.*

Le questioni relative alla legitimatio ad processum delle parti, che siano state oggetto di discussione e decisione nel giudizio di merito, non possono essere riproposte in Sede di legittimita con semplice controricorso, stante la preclusione derivante dalla formazione del giudicato, ove la decisione delle questioni medesime non sia stata impugnata con ricorso. (V 832/73, mass n 363117).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)