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Sez. 1, Sentenza n. 832 del 26/03/1973 (Rv. 363117 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE - FUNZIONE - NUOVE CENSURE - PRECLUSIONE - RICORSO INCIDENTALE - NECESSITA - DEPOSITO PER MULTA - OBBLIGATORIETA.*
Stato
decisa il 1973-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363117-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE - FUNZIONE - NUOVE CENSURE - PRECLUSIONE - RICORSO INCIDENTALE - NECESSITA - DEPOSITO PER MULTA - OBBLIGATORIETA.*

Il controricorso, in armonia con la sua funzione di resistenza alla impugnazione proposta dall'altra parte, ha un contenuto limitato all'esposizione delle ragioni giuridiche atte a dimostrare l'infondatezza delle censure mosse dal ricorrente alla sentenza impugnata, per cui - mediante esso - non e consentito prospettare nuove censure, le quali sono deducibili soltanto con la proposizione di un ricorso incidentale che, al pari di ogni ricorso per Cassazione, deve essere preceduto, a norma dell'art 364 cod proc civ, dal deposito per il caso di soccombenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)