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Sez. 2, Sentenza n. 10718 del 28/10/1993 (Rv. 484102 - 01)

Contratti in genere - Invalidità- Annullabilità del contratto - Per vizi del consenso (della volontà) - Dolo - In genere | "Mendacio" - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1993-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484102-01

Contratti in genere - Invalidità- Annullabilità del contratto - Per vizi del consenso (della volontà) - Dolo - In genere

Il dolo che vizia la volontà e causa l'annullamento del contratto può consistere nel "mendacio", purché, valutato in relazione alle circostanze di fatto ed alle qualità e condizioni dell'altra parte, sia accompagnato da una condotta maliziosa ed astuta capace di realizzare l'inganno voluto ed a sorprendere la buona fede di una persona di normale diligenza e buon senso, posto che l'affidamento non può ricevere tutela giuridica se è fondato sulla negligenza (nella specie, con la sentenza cassata, il giudice di merito aveva identificato il dolo nel "mendacio" del venditore circa il valore di azioni vendute, senza alcun accertamento della condotta posta in essere dal venditore per rendere credibili le sue affermazioni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1439

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)