Sez. 2, Sentenza n. 9103 del 30/07/1992 (Rv. 478390 - 01)
Vendita - Obbligazioni del compratore - Spese della vendita | Attività imprenditoriale avente ad oggetto principale la compra-vendita di immobili - Dichiarazioni del venditore, contenute nel contratto di compravendita, di agire nell'esercizio di detta attività e di aver diritto al pagamento dell'IVA in misura ridotta ex legge N. 168 del 1982 - Obbligo di rimborso del tributo nella misura corrisposta all'ufficio finanziario - Esonero dell'acquirente - Esclusione.
Vendita - Obbligazioni del compratore - Spese della vendita
La dichiarazione resa dal venditore nel contratto di compravendita di agire nell'esercizio di un'attività imprenditoriale avente ad oggetto principale la compravendita di immobili e di avere diritto al pagamento dell'I.V.A. in misura ridotta ai sensi della legge n. 168 del 1982, non esonera l'acquirente dall'obbligo del rimborso del tributo nella misura effettivamente corrisposta all'Ufficio finanziario, stante l'obbligatorietà della rivalsa dell'imposta a norma dell'art. 18 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, indipendentemente da ogni privata pattuizione al riguardo, sempre che la prospettata riduzione dell'imposta non sia stata determinante del consenso dell'acquirente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1475, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST., Legge 22/04/1982 num. 168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)