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Sez. 2, Sentenza n. 28421 del 22/12/2005 (Rv. 585773 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - SPESE DELLA VENDITA | Imposta I.V.A. - Rimborso da parte dell'acquirente - Corresponsione nella misura corrisposta all'Erario - Necessità - Pattuizione in misura inferiore a quella dovuta - Irrilevanza - Limiti - Vizio del consenso - Azione di annullamento del contratto per errore - Esperibilità da parte dell'acquirente - Condizioni.
Stato
decisa il 2005-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585773-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - SPESE DELLA VENDITA

In tema di vendita, l'obbligo dell'acquirente di rimborsare il venditore del tributo IVA nella misura effettivamente corrisposta all'Ufficio finanziario sussiste, ai sensi dell'art.18 d.P.R. 633/1972, indipendentemente da qualsiasi pattuizione intervenuta fra le parti, semprechè la prospettata riduzione non sia stata determinante del consenso dell'acquirente, il quale, in tal caso, potrà eventualmente esperire, ai sensi dell'art.1429 cod. civ., l'azione di annullamento del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1429, Cod. Civ. art. 1470, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)