Sez. 1, Sentenza n. 3175 del 14/05/1981 (Rv. 413748 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE - SPECIFICITA - NECESSITA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE - SPECIFICITA - NECESSITA.*
Ai fini dell'ammissibilita dell'impugnazione avverso la decisione di una commissione tributaria, e necessario che l'atto d'impugnazione contenga motivi di censura specifici, mentre e irrilevante che essi siano enunciati nella parte espositiva del fatto invece che separatamente.*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)