Sez. 1, Sentenza n. 18543 del 25/08/2006 (Rv. 591418 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE | Banca girataria per l'incasso - Accettazione dell'incarico da parte del terzo beneficiario di girata - Mancata presentazione del titolo alla banca trattaria per intervenuto smarrimento - Responsabilità contrattuale - Configurabilità - Fattispecie.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE
In capo alla banca girataria per l'incasso, la quale, avendo ricevuto l'assegno bancario non trasferibile, non dal prenditore dell'assegno, ma (in violazione del divieto di cui all'art. 43 del r.d. 2 dicembre 1933, n. 1736) dal terzo beneficiario di una girata, abbia accettato da questo l'incarico di incassare il titolo presso la banca trattaria, è configurabile una responsabilità contrattuale per inadempimento del mandato. (Nella specie la banca, dopo aver accreditato, salvo buon fine, la somma portata dal titolo sul conto corrente del beneficiario della girata, aveva stornato la predetta somma, comunicando di non aver potuto presentare l'assegno alla banca trattaria e di essere impedita a procedere all'incasso in conseguenza dello smarrimento del titolo).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1708, Cod. Civ. art. 1710, Cod. Civ. art. 1829 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)