Sez. 1, Sentenza n. 7737 del 30/03/2010 (Rv. 612633 - 01)
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - DISPONIBILITÀ DEL CREDITO PECUNIARIO DA PARTE DEL CORRENTISTA | Assegno girato alla banca per l'incasso - Accreditamento "salvo incasso" - Portata - Rischio dell'insolvenza del debitore - A carico del correntista - Rischio dello smarrimento del titolo - A carico della banca detentrice - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze in tema di onere della prova.
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - DISPONIBILITÀ DEL CREDITO PECUNIARIO DA PARTE DEL CORRENTISTA
In tema di operazioni bancarie in conto corrente, la clausola "salvo incasso", con cui ha luogo l'accreditamento degli assegni rimessi dal correntista, fa gravare su quest'ultimo il rischio dell'insolvenza del debitore, ma non quello dello smarrimento del titolo, che grava sulla banca, ai sensi dell'art. 1718, quarto comma, cod. civ., quale detentrice del titolo, in funzione dell'adempimento del mandato all'incasso conferitole dal correntista, e quindi tenuta alla custodia anche se non abbia specificamente accettato l'incarico, essendo un operatore professionale. Conseguentemente, in virtù del generale obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede, nel caso di smarrimento del titolo, grava sulla banca mandataria l'onere di provare di aver eseguito l'incarico con la dovuta diligenza, dando conto della condotta tenuta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1718 com. 4, Cod. Civ. art. 1829 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1857
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)