Sez. 2, Sentenza n. 2026 del 19/02/1993 (Rv. 480997 - 01)
Avvocato e procuratore - Onorari - Tariffe professionali - In genere | Assistenza e difesa di più parti aventi identica posizione processuale - Applicabilità dell'art. 5 comma quarto della tariffa professionale forense approvata con D.M. 31 ottobre 1985 - Condizioni -
Avvocato e procuratore - Onorari - Tariffe professionali - In genere
L'art. 5 comma quarto della tariffa professionale forense, approvata con D.M. 31 ottobre 1985, il quale prevede, nell'ipotesi di assistenza e difesa di più parti aventi identica posizione processuale, una parcella unica aumentata per ogni parte, fino ad un massimo di sei, del 20 per cento si riferisce all'ipotesi di pluralità di litisconsorti, di soggetti cioè aventi nello stesso processo una posizione giuridica, sostanziale o processuale, comune; la norma non è invece applicabile alla diversa ipotesi di identità di questioni, comuni ad una pluralità di procedimenti promossi e definiti separatamente, ma che avrebbero potuto essere riuniti a norma dell'art. 273 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 273, DM Grazia e Giustizia 31/10/1985 art. 5 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)