Sez. 2, Sentenza n. 257 del 15/01/1996 (Rv. 495379 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Difesa di più parti aventi un'identica posizione processuale - Disciplina ex art. 5 del D.M. n. 392 del 1990, commi quarto e quinto - Applicazione analogica alla difesa di un unico cliente contro più parti - Ammissibilità.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE
I commi quarto e quinto, dell'art. 5 del D.M. 24 novembre 1990 n.392 - in tema di compenso dovuto all'avvocato nell'ipotesi di difesa di più parti aventi un'identica posizione processuale - non costituiscono norma di carattere eccezionale, posto che i criteri di liquidazione che le informano sono improntati al generale principio di corrispondenza e di adeguatezza dell'onorario del professionista all'opera effettivamente prestata, contenuto nel comma primo della stessa norma. Pertanto, esse sono suscettibili di applicazione analogica all'ipotesi, governata dal medesimo principio, della difesa dell'unico cliente contro più parti.
Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 24/11/1990 num. 392 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)