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Sez. 1, Sentenza n. 38 del 09/01/1976 (Rv. 378654 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - MANTENIMENTO DELLA PROLE - OBBLIGO DEI GENITORI - LIMITI - MAGGIORE ETA DEI FIGLI - ESCLUSIONE - PROTRAZIONE DELLA PATRIA POTESTA - INSUSSISTENZA - POSIZIONE DEL FIGLIO MAGGIORENNE - CONTENUTO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1976-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378654-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - MANTENIMENTO DELLA PROLE - OBBLIGO DEI GENITORI - LIMITI - MAGGIORE ETA DEI FIGLI - ESCLUSIONE - PROTRAZIONE DELLA PATRIA POTESTA - INSUSSISTENZA - POSIZIONE DEL FIGLIO MAGGIORENNE - CONTENUTO - FATTISPECIE.*

L'Obbligo dei genitori di educare, istruire e mantenere i figli non cessa automaticamente quando questi abbiano raggiunto la maggiore eta, ma ha una durata variabile, secondo le specifiche circostanze del caso concreto. Tale Obbligo, piu ampio di quello alimentare propriamente detto, prescinde dallo stato di bisogno del figlio e si commisura in proporzione delle sostanze del padre e della madre, non comporta poi in nessun caso un protrarsi della patria potesta, ne la presuppone necessariamente, in quanto risulta espressamente dalla legge che esso spetta agli altri ascendenti in ordine di prossimita quando i genitori non hanno mezzi sufficienti (art 148, capoverso, cod civ), mentre non viene meno nei casi di decadenza del genitore legittimo o naturale dalla patria potesta (artt 330 e 260 cod civ). cio non esclude, peraltro, una situazione giuridica passiva del figlio maggiorenne avente diritto al mantenimento, come risulta dal testo dell'art 30 cost, che qualifica 'dovere e dirittò la posizione dei genitori tenuti a mantenere, istruire ed educare i figli. (nella specie la suprema Corte ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui i giudici del merito, argomentando dal secondo comma dell'art 443 cod civ, hanno ritenuto di esercitare i poteri discrezionali previsti da tale norma per determinare il modo di somministrazione del mantenimento al figlio maggiorenne, convivente con la madre separata dal coniuge).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 30, Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 325, Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 443

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)