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Sez. 1, Sentenza n. 22909 del 11/11/2010 (Rv. 614661 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - IN GENERE | Minore adottato - Sospensione dalla potestà - Obbligo di mantenimento - Permanenza - Fondamento - Collocamento in casa famiglia - Spese di ricovero - Diritto di rivalsa del Comune - Limiti.
Stato
decisa il 2010-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614661-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - IN GENERE

Il provvedimento del Tribunale per i minorenni di sospensione dalla potestà non esonera i genitori adottivi dagli oneri economici, derivanti dall'obbligo di mantenimento del minore su di esso gravante, cui sono tenuti in forza del combinato disposto dell'art.147 cod. civ. e dell'art.48 della legge 4 maggio 1983 n. 184 a prescindere dall'esercizio della potestà, tant'è che tale obbligo permane, a talune condizioni, anche in caso di raggiungimento della maggiore età del figlio. Ne consegue che in caso di allontanamento del minore adottato dal nucleo familiare e di suo collocamento in una casa famiglia, le spese di ricovero rimangono a carico dei genitori adottivi, nei cui confronti il Comune, che le abbia anticipate, può rivalersi, salvo che essi alleghino e dimostrino lo stato d'indigenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. art. 336 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 2, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 5 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 25, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 48, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 50, Regio Decr. 20/07/1934 num. 1404 art. 25, Regio Decr. 20/07/1934 num. 1404 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)