Sez. 1, Ordinanza n. 3324 del 14/02/2026 (Rv. 677509-01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DI COSE DETERMINATE SOLO NEL GENERE | Danno ex art. 6 d.lgs. n. 231 del 2002 - In ragione di ogni singola azione promossa del creditore - Sussistenza - In ragione della singola fattura - Esclusione.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DI COSE DETERMINATE SOLO NEL GENERE
In tema di ritardo nel pagamento delle transazioni commerciali, il risarcimento del danno previsto dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. 231 del 2002, nella misura forfettaria di 40 euro, รจ dovuto in ragione della singola azione promossa del creditore e diretta ad ottenere il soddisfacimento del credito e non in ragione delle singole fatture emesse in relazione alla medesima prestazione.
Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 6, Direttive del Consiglio CEE 16/02/2011 num. 7 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)