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Sez. 1, Sentenza n. 14465 del 29/07/2004 (Rv. 576735 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DI COSE DETERMINATE SOLO NEL GENERE | Pagamenti da parte dello Stato - Nuova disciplina di attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Subordinazione alla preventiva fatturazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576735-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DI COSE DETERMINATE SOLO NEL GENERE

La subordinazione dei pagamenti da parte dello Stato all'obbligo della previa fatturazione (nella specie: per corrispettivi di opere in appalto pubblico) va escluso anche alla luce della nuova disciplina di attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, contenuta nel D.Lgs. n. 231 del 2002, che ha dettato una minuziosa disciplina della decorrenza degli interessi moratori stabilendone la automatica decorrenza (senza la necessità della costituzione in mora del debitore) alla scadenza del termine legale, variamente individuato, con riferimento ad una pluralità di fatti, quali la data di ricevimento della fattura da parte del debitore, o quella di ricevimento <di una richiesta equivalente di pagamento>, o quella di altri eventi (ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi o dell'accettazione o della verifica ai fini della conformità delle merci o dei servizi rispetto alle previsioni contrattuali), finanche quando <non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento> (art. 4).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 4, Direttive del Consiglio CEE 29/06/2000 num. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)